L’utente proprietario delle attrezzature di sicurezza è responsabile della manutenzione periodica delle stesse, ma le operazioni previste dalle indicazioni di legge devono essere svolte da personale esperto e riportate nel “Registro delle attrezzature antincendio”.
La manutenzione delle attrezzature antincendio rientra nel DPR 547 del 27/04/1955 all’art.34 C “Manutenzione di tutte le apparecchiature antincendio”; DM 64 del 10/03/1998 all’art.4 “Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti [...]". Inoltre, la legge 46/90 per gli impianti precisa che per le operazioni di manutenzione straordinaria le imprese devono essere abilitate alla realizzazione di impianti (C.C.I.A.A. lettera G.).

13/02/2009
Camera Fumo

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06/08/2008
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25/06/2008
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